Il 16 maggio scorso è stato pubblicato il Regolamento UE 2023/956 che istituisce il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
L’introduzione del provvedimento sarà graduale e le norme in merito effettivamente operative a partire dal 2026, in concomitanza con l’eliminazione progressiva delle quote gratuite nel sistema dell’Emission Trading System (ETS).
All’importazione di quali prodotti si applica il CBAM?
- prodotti ad alta intensità di carbonio come ferro e acciaio, cemento, concimi, alluminio, energia elettrica e idrogeno
- alcuni precursori
- un numero limitato di prodotti a valle
Che scopo ha l’introduzione di questo meccanismo?
- Evitare che le imprese aggirino le norme in materia di emissioni attraverso la delocalizzazione della produzione in Paesi terzi.
Cosa prevedono le nuove norme?
Le nuove norme impongono alle aziende importatrici nell’UE di prodotti coperti dall’ETS, di comunicare la quantità di emissioni contenute nelle merci alla frontiera, per poi acquistare dagli Stati membri certificati di carbonio corrispondenti al prezzo che avrebbero pagato per produrre i beni all’interno dell’UE. Prima di importare le merci nel territorio doganale dell’Unione, un importatore stabilito in uno Stato membro dovrà dunque richiedere e ottenere (inviando apposita richiesta ad uno Stato membro) la qualifica di “Dichiarante CBAM autorizzato”, poiché le merci potranno essere importate solo da persone in possesso di tale qualifica. Il dichiarante dovrà garantire che le emissioni incorporate totali, riportate nella dichiarazione CBAM, siano verificate da un verificatore accreditato.
All’art. 18 del Regolamento CBAM troviamo i dettagli sulle disposizioni relative all’“Accreditamento dei verificatori”:
- Qualsiasi persona accreditata in conformità al Regolamento di esecuzione UE 2018/2067 – che riguarda la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della Direttiva 2003/87/CE sulle quote di emissione di gas a effetto serra – per un pertinente gruppo di attività potrà svolgere l’attività di verificatore anche in relazione alle attività del Regolamento CBAM.
- La Commissione, con atti delegati, individuerà i citati gruppi di attività e le qualifiche necessarie per poter svolgere l’attività di verifica ai fini del Regolamento CBAM, allineandole con quelle già previste dal Regolamento di esecuzione UE 2018/2067.
- Un organismo nazionale di accreditamento potrà inoltre accreditare una persona (su sua richiesta) in qualità di verificatore qualora ritenga, sulla base della documentazione presentata, che tale persona abbia la capacità di per adempiere gli obblighi di controllo delle emissioni incorporate previste dal Regolamento.
- La Commissione potrà specificare, con atti delegati, le condizioni per la concessione dell’accreditamento, per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell’accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento.
- L’attività di verifica dovrà essere condotta nel rispetto dei principi di verifica contenuti nell’Allegato VI del Regolamento.
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Foto di Deniz Anttila da Pixabay