Il 4 dicembre 2022 sono entrati in vigore i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il settore edilizia, con DM 23 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6 agosto 2022, che sostituisce il DM 11 ottobre 2017 (abrogato il 3 dicembre2022).
Facciamo un riepilogo:
I CAM sono requisiti ambientali, ecologici e di sostenibilità definiti dal Ministero dell’Ambiente e volti ad indirizzare le scelte della Pubblica Amministrazione; sono, infatti, definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale (PAN GPP) dei consumi del settore della Pubblica Amministrazione.
I CAM sono premianti per i nuovi edifici e gli interventi su edifici esistenti della Pubblica Amministrazione e la loro applicazione è obbligatoria da parte di tutte le stazioni appaltanti; riguardano le varie fasi del processo di acquisto e servono ad individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo l’intero ciclo di vita (dalla composizione dei materiali fino alle modalità di utilizzo e smaltimento o riciclo).
Ogni CAM è indirizzato verso una specifica categoria merceologica, ma esiste una struttura di base comune; per ogni categoria vengono riportate le normative di riferimento ambientale, vengono fornite tutte le indicazioni sulle procedure di esecuzione delle gare di appalto e viene descritto l’approccio da seguire per la definizione di ciascun criterio ambientale minimo.
Oltre che negli appalti pubblici, una piccola parte di questi criteri è necessaria per l’accesso alle detrazioni fiscali del superbonus 110% (90%dal 2023). Il DL 34/2022, convertito in legge con la legge77/2022 infatti, all’art. 119 comma 1.a, prevede che per interventi trainanti di isolamento termico i materiali isolanti debbano rispettare i CAM.
Il documento legislativo è suddiviso per capitoli in funzione dell’ambito di verifica: specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico, specifiche tecniche progettuali per gli edifici, specifiche tecniche peri prodotti da costruzione, specifiche tecniche progettuali relative al cantiere, criteri premianti.
Per quanto riguarda efficienza energetica e acustica il nuovo decreto introduce novità sostanziali sia nei criteri per gli edifici che nei criteri per i materiali.
Invitiamo alla consultazione del testo del DM 23 giugno 2022: pdf (gazzettaufficiale.it)
Segnaliamo l’introduzione dell’obbligo di diagnosi energetica per i progetti di fattibilità tecnico-economica di riqualificazione e ristrutturazione e la presenza di parametri più restrittivi per le prestazioni di efficienza energetica volti alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.
NOVITÀ PER MATERIALI E PRODOTTI
Viene confermata l’attenzione su materiali e prodotti a basso impatto ambientale e a quelli che garantiscano maggiore salubrità, indicando anche varie tipologie di certificazione delle caratteristiche ambientali e, quando possibile, degli approcci basati su LCA e relativi label come l’Environmental Product Declaration (EPD), sia per quanto attiene ai materiali durevoli che per quanto ai materiali rapidamente rinnovabili. Una particolare attenzione viene posta ai materiali rinnovabili a basse emissioni come il legno, i bio materiali e i materiali provenienti da economia circolare.
CRITERIO 2.5 – Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione
Viene specificato in premessa che, per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106. Inoltre vengono parzialmente modificate le modalità di valutazione della % minima di riciclato prevista per i singoli materiali e ad esse viene aggiunta la possibilità di considerare anche il sottoprodotto.
Quindi, il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti, potrà essere dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:
- 1. Dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN15804 e alla norma UNIEN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPD Italy©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;
- 2. Certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;
- 3. Marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.
- 4. Per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;
- 5. Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.
- 6. Una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti”, qualora il materiale rientri nel campo di applicazione ditale prassi.
Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640.
Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.
Non è più prevista la cosiddetta “autocertificazione”, però sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.
IMPORTANZA DELL’APPROCCIO LCA
Una novità è costituita dal frequente rimando agli approcci LCA (Life Cycle Assessment – analisi del ciclo di vita) e agli aspetti ESG (ambiente, sociale, governance).
Per quanto attiene l’LCA nelle politiche per la sostenibilità, come evidenziato al comma 1.2 “APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI”, i CAM mettono correttamente in relazione l’approccio sistemico all’edificio, gli strumenti di LCA con quelli di rendicontazione energetico-ambientale, come si evince a pag. 30, dove si cita “La stazione appaltante dovrebbe quindi considerare la progettazione e l’uso dei materiali secondo un approccio LCA (Life Cycle Assessment – analisi del ciclo di vita) e considerare il “sistema edificio” nel suo insieme di aspetti prestazionali coerentemente al processo di rendicontazione ambientale anche operato mediante protocolli energetico ambientali (rating system) nazionali ed internazionali.”
Non di minor rilievo e innovazione è il riferimento agli ESG “aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”)” che sempre nel medesimo articolo 1.2 a pag. 32 devono essere “valutati secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di sostenibilità.”.
Tale riferimento rende i CAM edilizia 2022 particolarmente allineati al recente Regolamento UE 2020/852 che ha introdotto nel sistema normativo europeo la Tassonomia delle attività economiche eco-compatibili.
LCA Ambiente, con la propria competenza ed esperienza, è al fianco delle aziende nell’iter di certificazione dei prodotti, secondo le nuove disposizioni CAM edilizia.
Per ulteriori informazioni o per una consulenza contattaci a info@lca-ambiente.com or at info@scfinternational.it