Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) è un elemento fondamentale del Green Deal europeo. Questo meccanismo fa parte del pacchetto legislativo introdotto con il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023
Obiettivi del CBAM
L’obiettivo principale del CBAM è di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione Europea di almeno il 55% entro il 2030. Questo meccanismo mira a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito UE non siano contrastati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini per le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell’Unione europea.
Funzionamento del CBAM
Il CBAM comporta l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori all’interno dell’UE nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003.
Questo meccanismo si applica a prodotti di alcune tipologie di industrie che hanno un alto impatto di carbonio e che vengono importati nell’Unione europea.
Fasi di Implementazione del CBAM
Il Regolamento prevede due fasi d’implementazione:
- Fase transitoria (1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2025): Durante questo periodo, il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM (richiesto reporting trimestrale per gli importatori), compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In sintesi:
NO CERTIFICATI DA PAGARE
NO VERIFICHE
SI ALLE SANZIONI SU MANCATE COMUNICAZIONI
N.B. per le prime tre dichiarazioni trimestrali (Q4 del 2023 e Q1 e 2 del 2024), i dichiaranti possono comunicare le emissioni incorporate sulla base dei valori di default resi disponibili e pubblicati dalla Commissione Europea senza limiti quantitativi; a partire dal terzo trimestre del 2024 e fino alla fine del 2025, i dichiaranti potranno ancora comunicare le emissioni sulla base di stime, ma solo per beni complessi e con un limite del 20% delle emissioni totali incorporate.
- Fase definitiva (dal 1° gennaio 2026): In questa fase, il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva. La prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell’anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.
Prodotti soggetti al CBAM
Il CBAM si applicherà inizialmente a un numero ristretto di merci riconducibili a settori specifici, la cui produzione è caratterizzata da un’alta intensità di carbonio: cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.
In conclusione, il CBAM rappresenta un passo importante verso la realizzazione degli obiettivi climatici dell’UE. Attraverso questo meccanismo, l’UE mira a incoraggiare una produzione industriale più pulita sia all’interno che all’esterno dei suoi confini.
CBAM Registry
Per inserire le dichiarazioni riguardanti i dati di importazione è necessario accedere al “CBAM Registry” della Commissione Europea. L’accesso al “CBAM Registry” è consentito solo ad una persona fisica, dotata di credenziali SPID, CIE o CNS, preventivamente delegata/autorizzata dall’azienda attraverso il sistema autorizzativo doganale denominato MAU “Modello autorizzativo unico”.
Si ricorda che per poter richiedere l’autorizzazione per l’accesso ai sistemi EU, l’utente deve essere dotato di codice EORI.
Per l’accesso al “CBAM Registry” occorre effettuare necessariamente la delega ad una persona fisica (impiegato) in quanto non viene consentita la delega ad un soggetto persona giuridica (infatti “CBAM Registry” non accetta una delega di secondo livello).
Tutte le istruzioni per l’accesso all’applicazione sono disponibili qui: 20231130_Istruzioni_MAU_CBAM_definitiva.pdf (minambiente.it)
Per maggiori informazioni o per una consulenza non esitare a contattarci ai nostri indirizzi info@lca-ambiente.com oppure info@scfinternational.it