L’etichettatura ambientale degli imballaggi diventa obbligatoria

Il Decreto Legislativo n. 116 del 3 Settembre 2020, che recepisce la Direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, rende obbligatoria l’etichettatura ambientale degli imballaggi, aggiornamento normativo importante per le aziende che dovranno adeguarsi ai criteri stabiliti per far fronte alla sempre più crescente richiesta di informazioni circa la sostenibilità ambientale in generale e nello specifico quando si parla di packaging.

Il nuovo decreto ha modificato il comma 5 dell’articolo 219 del D. Lgs. 152/2006 sui “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio” e impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio e per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli stessi.

In aggiunta, per i produttori, viene introdotto anche l’obbligo di indicare la natura dei materiali utilizzati per l’imballaggio, sulla base della Decisione 97/129/CE, tramite una codifica alfanumerica identificativa (plastica,carta e cartone, metalli, materiali in legno, tessili e vetro).

Le novità introdotte dalla norma sopracitata sono principalmente 3:

  • Obbligo di etichettatura ambientale
  • Obbligo per i produttori di indicare la natura dei materiali utilizzati per il packaging
  • Conformità dell’etichettatura degli imballaggi recuperabili secondo i criteri di compostabilità o biodegradabilità sulla base dell’articolo 182 ter del D. L.vo 152/2006 (come modificato dal D.L.vo 116/2020).

Le sanzioni previste dall’articolo 261, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 per chi non rispetta la norma possono variare da un minimo di 5.200€ fino ad un massimo di 40.000€ e coinvolgono potenzialmente tutti gli operatori del settore (produttori,fabbricanti, trasformatori, importatori, commercianti, distributori, addetti al riempimento ecc.),perciò è stato richiesto dalle associazioni di categoria un periodo transitorio per permettere a tutte le parti coinvolte di adeguarsi correttamente; tale periodo transitorio non è stato previsto, tuttavia, il legislatore è intervenuto con il Decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020 “Decreto Milleproroghe”, prevedendo la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di etichettatura indicato dal comma 5 dell’articolo 219 del D. Lgs. 152/2006.

Per fare chiarezza dunque, il Decreto “Milleproroghe” ha solo temporaneamente sospeso l’obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale le indicazioni riguardanti il fine vita dello stesso, mentre resta in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione  97/129/CE.

Per facilitare le aziende e gli operatori in questo processo e nella corretta interpretazione delle norme specifiche tecniche risulta utile il documento redatto dal CONAI e contenente le Linee Giuda frutto del confronto tra tutti gli attori principali del comparto : Istituto Italiano Imballaggio, UNI, Confindustria, Federdistribuzione e le associazioni di categoria e territoriali.

Ricordiamo che la sopracitata norma non riguarda gli imballaggi di prodotti farmaceutici, come precisato dall’AIFA.

Per verificare la conformità delle etichette dei tuoi imballaggi, per definirne il contenuto, per la comunicazione di informazioni di carattere volontario ai sensi della norma ISO 14021, puoi affidarti ad LCA Ambiente.

Contattaci all’indirizzo info@lca-ambiente.com oppure info@scfinternational.it, siamo a disposizione per rispondere alle tue domande ed affiancarti nel processo di adeguamento delle etichette ambientali dei tuoi imballaggi.


Per maggiori informazioni:

Decreto Legislativo n.116 03/09/2020

Decisione 97/129/CE