Le Organizzazione dotate di sistemi di gestione ambientale dovranno fare la diagnosi energetica come prevedono le novità del D.Lgs. 73/2020 di recepimento della direttiva 2018/2002/UE sull’efficienza energetica.
Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 73 -in vigore dal 29 luglio 2020- modifica la normativa base in materia (il D. Lgs. 102/2014) recependo le novità europee del 2018 apportate alla direttiva madre 2012/27/Ue sull’efficienza energetica. Tra le nuove disposizioni quella che estende l’obbligo di diagnosi energetica alle grandi imprese dotate di sistemi di gestione ambientale EMAS e ISO 14001 (prima escluse). L’eliminazione dell’esenzione trova la sua ragione in quanto tali certificazioni non sono rilevanti ai fini energetici. Sono previste, inoltre, misure di promozione dell’efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, per favorire i sistemi di gestione dell’energia e l’esecuzione delle diagnosi energetiche.
Introdotte sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse. Infine, il provvedimento estende l’obbligo specifico di efficienza energetica al periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e si stabiliscono misure per l’aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire tale obiettivo, come i certificati bianchi (titoli di efficienza energetica) e il conto termico (incentivi per piccoli interventi di efficienza energetica).
Approfondimenti:
- Dlgs 14 luglio 2020, n. 73: Attuazione della direttiva 2018/2002/Ue che modifica la direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica
- Direttiva Parlamento e Consiglio Ue 2012/27/Ue: Direttiva sull’efficienza energetica
- Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2018/2002/Ue: Modifiche alla direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica